PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, dopo le parole: «i dirigenti generali» sono inserite le seguenti: «e i dirigenti superiori»;

          b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Ai dirigenti superiori della Polizia di Stato, al compimento di cinque anni di anzianità nella qualifica, è comunque attribuito il trattamento economico di dirigente generale di livello C, salvo che non siano già nominati a tale ultima qualifica».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.